Dal 2 agosto l’AI Act entra in una nuova fase operativa nell’Unione europea. Chatbot e altri sistemi dovranno comunicare agli utenti quando stanno interagendo con un’intelligenza artificiale, mentre deepfake, immagini, audio e testi generati o modificati dall’IA per apparire autentici dovranno essere etichettati. Nella stessa data partirà l’attività di vigilanza della Commissione europea, attraverso l’Ufficio per l’IA e in collaborazione con le autorità nazionali competenti. I controlli riguarderanno anche i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali e saranno affiancati da strumenti per segnalare presunte violazioni.
- Dal 2 agosto scattano gli obblighi di trasparenza per chatbot e contenuti realistici prodotti o modificati dall’IA.
- Le regole non comprendono i contenuti personali e prevedono un’esenzione per opere evidentemente artistiche, satiriche o di fantasia.
- I nuovi sistemi sul mercato europeo dovranno adeguarsi subito, mentre quelli preesistenti avranno quattro mesi aggiuntivi.
- Per alcune violazioni le multe possono arrivare a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale.
Chatbot e contenuti realistici dovranno dichiarare l’uso dell’IA
Il nuovo passaggio attuativo riguarda due forme di trasparenza. Nel caso dei chatbot, l’obiettivo è rendere esplicito che l’interlocutore è un sistema automatizzato. Per i contenuti creati per sembrare reali, invece, è prevista un’etichetta, anche sotto forma di filigrana digitale, che ne segnali l’origine artificiale o la modifica tramite IA.
Le disposizioni coprono immagini, audio e testi realistici, ma non si estendono ai contenuti personali, come quelli realizzati per una conversazione privata. Sono inoltre escluse le opere chiaramente riconoscibili come artistiche, satiriche o di fantasia. L’Unione europea ha predisposto proprie etichette in bianco e nero, ma le organizzazioni potranno adottare anche soluzioni differenti.
Per gli utenti europei questo significa che la presenza dell’intelligenza artificiale dovrà diventare più visibile non soltanto sulle piattaforme social, ma anche nei servizi digitali con cui interagiscono direttamente.
L’etichetta, tuttavia, segnala il coinvolgimento dell’IA: non equivale automaticamente a una verifica dell’accuratezza o dell’affidabilità del contenuto. In pratica, offre un’informazione aggiuntiva sulla sua provenienza, lasciando comunque al lettore o allo spettatore la necessità di valutarne il messaggio.
La trasparenza riguarda anche pubblicità, cinema ed editoria
Secondo Boniface de Champris, responsabile delle politiche sull’IA presso la Computer and Communications Industry Association, il pubblico potrebbe sorprendersi nel trovare queste indicazioni in settori nei quali l’intelligenza artificiale è già impiegata su larga scala senza essere sempre percepita, tra cui pubblicità, cinema ed editoria.
Le grandi piattaforme social dispongono già di politiche per identificare alcuni contenuti fotorealistici generati artificialmente, ma l’applicazione non è sempre completa. TikTok richiede ai creatori di segnalare i contenuti prodotti con l’IA; Google utilizza lo strumento SynthID, che secondo l’azienda è stato applicato a oltre 100 miliardi di immagini e a una quantità di audio equivalente a 60.000 anni; anche Meta ha introdotto etichette per aiutare a riconoscere immagini fotorealistiche artificiali.
Il passaggio dall’iniziativa volontaria delle piattaforme a un obbligo previsto dall’AI Act rende la trasparenza una responsabilità regolamentare nel mercato europeo.
L’eurodeputato Sergey Lagodinsky, che ha partecipato ai negoziati sull’AI Act, ha descritto la misura come una questione non soltanto di protezione dei consumatori, ma anche di tutela della democrazia e dell’autenticità dei fatti online.
La vigilanza sarà divisa tra Commissione e autorità nazionali
L’applicazione dell’AI Act segue un modello multilivello. L’Ufficio per l’IA della Commissione europea controllerà i modelli per finalità generali, compresi quelli classificati a rischio sistemico. Le autorità nazionali competenti applicheranno invece le disposizioni sugli altri sistemi, mentre il Garante europeo della protezione dei dati vigilerà sugli strumenti utilizzati da istituzioni, organi e agenzie dell’Unione.
L’Ufficio potrà chiedere informazioni ai fornitori, valutare i modelli, consentire l’accesso a esperti indipendenti, condurre ispezioni e imporre misure correttive, fino a limitare la disponibilità di un modello. Per le pratiche vietate, come il riconoscimento facciale, le sanzioni possono raggiungere 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale annuo; per altre violazioni il limite è di 15 milioni o del 3% del fatturato globale.
Per i fornitori, l’avvio dei controlli implica quindi non solo l’obbligo di mostrare un avviso, ma anche la necessità di poter documentare il funzionamento e la conformità dei propri sistemi quando le autorità lo richiedono.
Le etichette vi aiuterebbero a riconoscere un contenuto creato con l’IA, oppure servirebbero anche strumenti di verifica più chiari?






























